CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO DI VEICOLI
Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto contrattuale tra Fauria Grup SHS S.L. («il locatore») e il cliente («il locatario»), in virtù del quale il primo cede al secondo l'uso di un veicolo per la durata, al prezzo e alle altre condizioni stabilite nel contratto di noleggio.
A. NORMATIVA APPLICABILE
A.1. Le presenti Condizioni Generali sono soggette a quanto disposto dal Regio Decreto Legislativo spagnolo 1/2007, del 16 novembre, che approva il Testo Unico della Legge generale per la tutela dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari, modificato dalla Legge 3/2014, del 27 marzo; dalla Legge 44/2006, del 29 dicembre, sul miglioramento della tutela dei consumatori e degli utenti; dalla normativa regionale vigente nel luogo di prestazione del servizio, e da qualsiasi altra normativa che sostituisca, integri o modifichi la precedente, in quanto applicabile.
A.2. Il locatario è tenuto a rispettare le Condizioni Generali di Noleggio del paese in cui viene prestato il servizio.
B. UTILIZZO DEL VEICOLO
B.1. Il locatario si impegna a utilizzare e condurre il veicolo nel rispetto delle norme di circolazione vigenti nel luogo e nel momento della prestazione del servizio, e secondo le specifiche d'uso del tipo di veicolo noleggiato.
B.2. Il locatario deve portare sempre con sé la propria copia del contratto di noleggio per tutta la sua durata.
B.3. Se il veicolo viene utilizzato per trasportare minori di statura pari o inferiore a 135 centimetri, il locatario deve procurarsi sistemi di ritenuta per bambini adatti a ciascuna fascia d'età e installarli nel veicolo secondo la normativa stradale vigente. Il locatario deve inoltre verificare l'idoneità, l'uso e l'installazione di tali sistemi. Il locatore non si assume alcuna responsabilità per il mancato uso, la mancata installazione o verifica, né per l'uso scorretto del sistema di ritenuta obbligatorio.
B.4. Il veicolo può essere utilizzato soltanto su strade pubbliche. È espressamente vietato:
- a) Condurre il veicolo su strade non autorizzate o non asfaltate, o il cui stato possa costituire un rischio per la sicurezza e l'integrità del veicolo o un rischio di danni al veicolo stesso.
- b) Partecipare con il veicolo a gare, prove di velocità o di resistenza, concorsi o sfide di qualsiasi natura.
- c) Utilizzare il veicolo per lezioni di guida.
- d) Utilizzare il veicolo per prove di resistenza di materiali, accessori o prodotti per autoveicoli.
- e) Utilizzare il veicolo quando vi sia rischio di danni allo stesso, in particolare dopo l'accensione di una spia di avaria sul cruscotto.
- f) Trasportare persone a pagamento.
- g) Commettere reati con il veicolo, anche se l'atto è considerato reato solo nel luogo in cui viene commesso.
- h) Condurre il veicolo con capacità fisiche ridotte a causa di alcol, droghe, stanchezza o malattia.
- i) Utilizzare il veicolo per spingere o trainare altri veicoli o qualsiasi altro oggetto.
- j) Trasportare nel veicolo sostanze tossiche, infiammabili o, in generale, pericolose, o che violino le disposizioni di legge vigenti.
- k) Trasportare il veicolo a bordo di qualsiasi tipo di nave, treno, camion o aereo, salvo autorizzazione espressa e scritta del locatore.
- l) Circolare all'interno di aree portuali, aeroportuali, aerodromi o aree analoghe non aperte al traffico pubblico, nonché all'interno di aree o impianti di raffinerie e compagnie petrolifere, salvo autorizzazione espressa e scritta del locatore.
B.5. Il locatario deve assicurarsi che il carico del veicolo sia distribuito correttamente e fissato in modo sicuro, rispettando sempre i limiti di peso, quantità e volume autorizzati riportati sulla carta di circolazione o sulla scheda di revisione del veicolo. Il locatario è inoltre responsabile che il numero di occupanti non superi quello autorizzato in tali documenti.
B.6. È vietato al locatario cedere, sublocare, noleggiare, ipotecare, dare in pegno, vendere, gravare o dare in garanzia in qualsiasi modo il veicolo, il contratto di noleggio, le chiavi, i documenti, l'equipaggiamento, gli attrezzi, gli accessori o qualsiasi altra parte del veicolo, nonché trattarli in modo da arrecare pregiudizio al locatore.
B.7. Di seguito sono indicati i paesi nei quali non è consentito portare il veicolo noleggiato. La scelta di una categoria o marca di veicolo può limitare l'ingresso in determinati paesi. Per descrivere tali limitazioni, i paesi sono suddivisi in tre zone:
- Zona 1: Spagna.
- Zona 2: Andorra e Francia.
- Zona 3: tutti i paesi non compresi nelle zone 1 e 2.
I veicoli della categoria Premium non possono uscire dalla Spagna salvo autorizzazione espressa e scritta del locatore. I veicoli delle altre categorie possono circolare soltanto nelle zone 1 e 2. Di norma, l'ingresso nei paesi della zona 3 non è consentito.
La categoria di ciascun veicolo può essere consultata in qualsiasi momento su www.rentacarcostabrava.com, per telefono o in qualsiasi ufficio di Rent a Car Costa Brava. Anche il contratto di noleggio contiene questa informazione.
È espressamente vietato trasportare il veicolo dalla penisola a qualsiasi isola o viceversa, tra isole, o a Ceuta e Melilla, salvo autorizzazione espressa e scritta del locatore.
È obbligo del locatario conoscere le norme di circolazione specifiche dei paesi in cui intende recarsi e assumersi le responsabilità derivanti dal loro mancato rispetto. In particolare, deve verificare se in tali paesi è obbligatorio l'uso di determinati pneumatici o il pagamento di tasse di circolazione o pedaggi su determinate strade, e pagare tali tasse o pedaggi.
B.8. Viaggi transfrontalieri: il locatario è autorizzato a condurre il veicolo in Spagna. L'articolo B.7 indica i paesi nei quali non è possibile portare il veicolo. Qualsiasi spostamento fuori dalla Spagna è considerato viaggio transfrontaliero e richiede il pagamento di un supplemento, il cui importo figura nell'Elenco dei costi aggiuntivi. La violazione del divieto di portare il veicolo in determinati paesi, per colpa o negligenza, sarà sanzionata con una penale contrattuale di 150 €. Fauria Grup SHS S.L. potrà inoltre richiedere un risarcimento superiore se dimostra danni maggiori; in tal caso, la penale contrattuale sarà detratta da tale risarcimento.
B.9. Al momento della stipula del contratto, il locatario e qualsiasi altra persona indicata nel contratto come conducente devono essere presenti ed esibire una patente di guida valida nel paese del noleggio, nonché un documento d'identità valido. Il locatore può rifiutare il noleggio se uno di essi non dimostra adeguatamente la propria identità o il possesso di una patente di guida valida. Non sono accettate patenti di guida in formato digitale o elettronico, salvo che la normativa applicabile lo consenta espressamente.
Il veicolo può essere condotto soltanto dal locatario e dalle persone indicate come conducenti nel contratto, purché abbiano l'età minima di 21 o 25 anni, a seconda della categoria del veicolo, e una patente di guida posseduta da almeno il periodo richiesto per tale categoria, come specificato nell'Elenco dei costi aggiuntivi. Ai conducenti di età inferiore a 23 anni si applica un supplemento specifico, il cui importo figura nell'Elenco dei costi aggiuntivi.
Sono considerate valide in Spagna le seguenti patenti di guida:
- a) Quelle rilasciate secondo la legislazione spagnola vigente.
- b) Quelle rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea secondo la normativa comunitaria.
- c) Quelle rilasciate da altri paesi e riconosciute valide per guidare in Spagna secondo la normativa della Direzione generale del traffico spagnola (DGT).
- d) La patente internazionale valida, da esibire insieme alla patente nazionale del paese di rilascio, nei casi in cui la normativa della DGT lo richieda per guidare in Spagna.
B.10. Fatta salva la responsabilità del locatario nei confronti di terzi, in caso di inadempimento di uno degli obblighi del presente articolo B o al verificarsi di una delle circostanze previste agli articoli da B.4 a B.9, il locatore potrà risolvere il contratto con effetto immediato e chiedere il risarcimento dei danni causati, compreso il lucro cessante. Allo stesso modo, se il locatore viene meno ai propri obblighi essenziali, il locatario potrà risolvere anticipatamente il contratto prima della scadenza del termine concordato, secondo la legislazione vigente e le presenti Condizioni Generali.
C. STATO DEL VEICOLO
C.1. Il locatore consegnerà, e il locatario riceverà, il veicolo descritto nel contratto in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e carrozzeria, senza difetti, salvo le eventuali osservazioni riportate nel contratto di noleggio o nel foglio danni consegnato insieme ad esso. Se il locatario riscontra un difetto non riportato in tali documenti, deve comunicarlo all'ufficio in cui è stato stipulato il contratto prima di spostare il veicolo dal posto in cui è parcheggiato, affinché venga aggiunto al contratto.
C.2. Il locatario riceverà il veicolo con i documenti completi, la chiave, gli attrezzi e gli accessori, in particolare i giubbotti catarifrangenti e i dispositivi di segnalazione di emergenza, e dovrà verificarli al momento della consegna, segnalando qualsiasi difetto all'ufficio in cui ha noleggiato il veicolo. Il locatario si impegna a utilizzare gli accessori con diligenza e a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti. Se non li restituisce al termine del contratto, dovrà pagare al locatore il loro valore, secondo l'importo indicato nell'Elenco dei costi aggiuntivi. È responsabilità del locatario chiudere correttamente il veicolo ogni volta che lo lascia.
C.3. Se durante il noleggio si accende sul cruscotto una spia che segnala un'anomalia che compromette la sicurezza o l'integrità del veicolo, o se il locatario nota segni di guasto o malfunzionamento, deve fermare il veicolo il prima possibile e contattare il locatore o la società di assistenza stradale convenzionata con il locatore. È vietato utilizzare il veicolo in situazione di rischio. I costi di società di assistenza non convenzionate con il locatore saranno accettati solo in casi di urgenza; dovranno provenire da officine autorizzate della marca del veicolo e disporre dell'autorizzazione preventiva, espressa e scritta del locatore. È inoltre severamente vietato manomettere il contachilometri, e il locatario deve comunicare immediatamente al locatore qualsiasi guasto dello stesso.
In funzione delle coperture sottoscritte secondo l'articolo G, potrà essere applicato un costo per l'assistenza stradale, come indicato nell'Elenco dei costi aggiuntivi. In caso di guasto meccanico non imputabile a negligenza del locatario, questi non sosterrà alcun costo per il servizio di assistenza stradale, indipendentemente dalle coperture sottoscritte. In ogni caso, il locatario sarà responsabile se ha fatto del veicolo un uso vietato ai sensi dell'articolo B.4 o se ha agito con negligenza.
C.4. Il locatario deve tenere conto degli avvisi relativi al livello dei liquidi e dell'olio, controllarli regolarmente e, in generale, consentire le ispezioni di sicurezza o le revisioni necessarie secondo le specifiche d'uso del veicolo. Tali revisioni devono essere effettuate presso le officine autorizzate dal locatore; in caso contrario, il locatario risponderà di qualsiasi danno derivante da un rabbocco scorretto dei livelli.
Il locatario si impegna a trattare e custodire il veicolo con cura e diligenza, a rispettare tutte le norme tecniche applicabili, a verificare periodicamente che sia in buono stato di funzionamento e a chiuderlo correttamente. È vietato fumare nel veicolo.
C.5. I veicoli vengono consegnati con il serbatoio del carburante al livello indicato nel contratto, e il locatario si obbliga a restituirli con lo stesso livello. In caso contrario, gli verrà addebitato un costo aggiuntivo comprendente il costo del carburante e il costo del servizio di rifornimento indicato nell'Elenco dei costi aggiuntivi. Tale costo potrà essere addebitato sul deposito cauzionale o sul mezzo di pagamento con cui è stato garantito il noleggio. Non sarà rimborsato alcun importo per il carburante eventualmente rimasto nel serbatoio.
Il locatario deve rifornire il veicolo con il tipo di carburante adeguato. In caso contrario, sarà responsabile dei costi di trasporto e di riparazione dei danni causati e dovrà inoltre pagare al locatore un indennizzo per lucro cessante per i giorni di fermo del veicolo, calcolato sulla base del certificato di lucro cessante per fermo dei veicoli rilasciato dalla Federazione nazionale spagnola delle imprese di noleggio di veicoli con e senza conducente (FENEVAL).
C.6. Il locatario riceve il veicolo con tutti gli pneumatici in buono stato e senza forature, insieme a una ruota di scorta o, in mancanza, a un kit di riparazione. I veicoli dotati di pneumatici run flat (che consentono di circolare senza aria per un certo numero di chilometri) possono essere consegnati senza ruota di scorta né kit di riparazione. In caso di danneggiamento o perdita di uno pneumatico per una causa diversa dalla normale usura, da un montaggio difettoso o da un difetto di fabbricazione, il locatario deve informare il locatore. Le riparazioni e le sostituzioni degli pneumatici devono essere effettuate presso le officine autorizzate dal locatore; in caso contrario, il locatario risponderà di qualsiasi danno derivante da una sostituzione scorretta.
C.7. È vietato al locatario modificare qualsiasi caratteristica tecnica del veicolo o il suo aspetto esterno o interno, salvo autorizzazione espressa e scritta del locatore. In caso di violazione, il locatario dovrà pagare i costi, debitamente giustificati, per riportare il veicolo allo stato originale, nonché un indennizzo per lucro cessante per i giorni di fermo, calcolato secondo il certificato FENEVAL indicato all'articolo C.5. È inoltre vietato al locatario riparare il veicolo da sé o tramite terzi, salvo autorizzazione espressa del locatore.
C.8. Se, previa autorizzazione scritta del locatore, il peso del veicolo o la possibilità di agganciarvi un rimorchio obbligano a pagare un supplemento della tassa di circolazione, il locatario dovrà svolgere le relative pratiche e pagarlo, e terrà indenne il locatore da qualsiasi tassa, imposta, maggiorazione, sanzione o costo derivante dal mancato rispetto della normativa applicabile. Il veicolo deve essere restituito al locatore nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto.
D. PRENOTAZIONI
D.1. Le prenotazioni si riferiscono a categorie di veicoli. La prenotazione di una categoria non dà diritto al locatario all'assegnazione di un modello specifico all'interno della stessa.
D.2. Il locatore manterrà la prenotazione fino a sessanta minuti dopo l'orario concordato. Trascorso tale termine, non sarà tenuto a prestare il servizio alle condizioni pattuite. Le cancellazioni devono essere effettuate con un preavviso minimo di 24 ore rispetto all'inizio del noleggio.
D.3. Per le prenotazioni con tariffa prepagata si applica quanto segue:
- a) Fino a un'ora prima dell'inizio del noleggio è possibile apportare modifiche. In tal caso, al locatario sarà addebitato un costo di modifica secondo l'Elenco dei costi aggiuntivi, oltre alla differenza tra la tariffa inizialmente scelta e quella nuova.
- b) Il prezzo applicabile dopo la modifica sarà quello della tariffa vigente al momento del cambio. Il locatore non rimborserà l'importo già pagato in anticipo né l'eventuale differenza di tariffa se, dopo la modifica, il prezzo risulta inferiore.
- c) La prenotazione prepagata può essere cancellata con un preavviso minimo di 24 ore rispetto all'inizio del noleggio. In tal caso, il locatore rimborserà al locatario l'importo pagato in anticipo, detraendo un costo di cancellazione pari al prezzo dei primi tre giorni di noleggio (calcolato secondo l'articolo E, compresi l'equipaggiamento aggiuntivo e i servizi complementari). Se la prenotazione è inferiore a tre giorni, non sarà rimborsato alcun importo, poiché il noleggio di veicoli non prevede diritto di recesso.
D.4. Assicurazione di cancellazione: se il locatario ha sottoscritto l'assicurazione di cancellazione al momento della prenotazione, potrà cancellarla senza costi fino a 24 ore prima dell'inizio del noleggio, e il locatore gli rimborserà il 100% dell'importo pagato per il noleggio. Il prezzo dell'assicurazione di cancellazione stessa non è rimborsabile. Il prezzo di questa assicurazione figura nelle tariffe vigenti.
D.5. Le cancellazioni devono essere comunicate per iscritto, via e-mail a rent@fauria.cat o per lettera indirizzata a Fauria Grup SHS S.L., Avinguda de Vidreres, 3, 17310 Lloret de Mar (Girona), Spagna, indicando il numero di prenotazione.
E. COSTI DI NOLEGGIO, SCADENZE, DEPOSITO CAUZIONALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
E.1. Il locatario si impegna a pagare al locatore:
E.1.1. I costi di noleggio indicati nel contratto relativi alla durata (con un addebito minimo di 24 ore), alle coperture, alle limitazioni di responsabilità, all'equipaggiamento aggiuntivo e ai servizi complementari, secondo le condizioni pattuite, nonché le imposte e tasse applicabili. Saranno fatturati secondo le tariffe vigenti al momento della prenotazione. In assenza di prenotazione preventiva, e salvo che sia stato concordato uno sconto o un prezzo speciale, si applicheranno le tariffe vigenti al momento della stipula del contratto.
E.1.2. I costi derivanti dalla mancata restituzione del veicolo nello stesso stato di funzionamento, manutenzione e carrozzeria in cui è stato ricevuto. Il locatario è responsabile nei confronti del locatore di qualsiasi danno subito dal veicolo durante il noleggio, del suo furto parziale o totale e dei pregiudizi derivanti da inadempimenti contrattuali, salvo le limitazioni di responsabilità e le coperture opzionali sottoscritte (articolo G.2.1), e fatte salve le disposizioni di legge vigenti per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Generali.
Anche se sono state sottoscritte le limitazioni di responsabilità dell'articolo G.2.1, queste non si applicheranno, e il locatario risponderà integralmente dei danni causati, nei seguenti casi:
- a) Danni causati dal locatario o dalle persone di cui deve rispondere, in caso di dolo o colpa grave.
- b) Se il locatario non consegna la denuncia di sinistro o la constatazione amichevole, la consegna in ritardo o incompleta, o vi indica fatti o dati falsi.
- c) Se omette il dovere di soccorso o l'obbligo di richiedere l'intervento della polizia previsto all'articolo H, salvo che i danni siano stati causati senza dolo né colpa grave del locatario.
- d) Se il danno è stato causato da un conducente non autorizzato.
- e) In caso di violazione dei divieti degli articoli da B.4 a B.8.
I costi di riparazione di cui il locatario deve rispondere saranno determinati dal perito indipendente designato dal locatore o dal perito scelto di comune accordo dalle parti. L'importo così determinato (o, se del caso, l'importo della franchigia) sarà richiesto al locatario insieme al costo amministrativo per la gestione delle pratiche di danno indicato nell'Elenco dei costi aggiuntivi. Il locatario ha diritto a ricevere una copia della perizia. Se il costo non può essere determinato in questo modo, sarà stabilito in base al preventivo dell'officina di riparazione. In caso di perdita totale, l'indennizzo a carico del locatario sarà il valore di mercato del veicolo prima del sinistro. Il locatore potrà inoltre richiedere il danno emergente (carro attrezzi, perizie, spese legali, ecc.) e il lucro cessante per l'indisponibilità del veicolo.
E.1.3. I costi per l'equipaggiamento aggiuntivo, i servizi o le coperture opzionali sottoscritti dopo la stipula del contratto. L'equipaggiamento aggiuntivo sarà fatturato secondo l'Elenco dei costi aggiuntivi, e i servizi e le coperture al prezzo vigente al momento della sottoscrizione; tutti dovranno figurare in un nuovo contratto firmato dal locatario. Una volta consegnate le chiavi del veicolo, le coperture opzionali possono essere aggiunte solo entro i 15 minuti successivi alla firma del contratto iniziale.
E.1.4. Il carburante mancante nel veicolo al momento della restituzione e il servizio di rifornimento, secondo l'articolo C.5. Il carburante sarà fatturato al prezzo di mercato e il servizio di rifornimento secondo l'Elenco dei costi aggiuntivi.
E.1.5. I costi di trasporto o di riparazione dei danni causati dal rifornimento con carburante inadeguato, secondo l'articolo C.5.
E.1.6. I chilometri eccedenti quelli inclusi nel contratto, al costo di 0,25 € per ogni chilometro aggiuntivo non contrattato.
E.1.7. I costi per l'ottenimento di un duplicato o l'invio della chiave del veicolo in caso di perdita o danno, nonché per il trasporto del veicolo immobilizzato per tale motivo all'ufficio del locatore più vicino, secondo l'Elenco dei costi aggiuntivi. Sarà inoltre applicato un indennizzo per il fermo del veicolo, calcolato secondo il certificato FENEVAL indicato all'articolo C.5.
E.1.8. I costi di sostituzione, in caso di scomparsa o perdita, degli accessori del veicolo (ad esempio i dispositivi di segnalazione di emergenza, il giubbotto catarifrangente o la cassetta di pronto soccorso), secondo l'Elenco dei costi aggiuntivi.
E.1.9. I costi di sostituzione dei documenti del veicolo in caso di scomparsa, secondo l'Elenco dei costi aggiuntivi.
E.1.10. I costi di pulizia speciale del veicolo se viene restituito così sporco da richiedere l'intervento di un'impresa specializzata (ad esempio per vomito, macchie d'inchiostro, bruciature di sigaretta, fango o sporcizia causata da animali). Tale costo sarà pari all'importo fatturato al locatore dall'impresa di pulizia.
E.1.11. Il costo amministrativo per la gestione delle multe, dovuto per ogni verbale o procedimento sanzionatorio trattato dall'autorità competente in relazione al veicolo e per fatti avvenuti durante il noleggio. Il suo importo figura nell'Elenco dei costi aggiuntivi e potrà essere addebitato sul mezzo di pagamento fornito dal locatario. Tuttavia, il locatore potrà richiedere un costo maggiore se dimostra adeguatamente tale costo e che è imputabile al locatario.
E.1.12. Il costo amministrativo per la gestione delle pratiche di danno, dovuto quando il veicolo presenta danni materiali prodottisi durante il noleggio, di qualsiasi entità, di cui il locatario sia legalmente e contrattualmente responsabile. Se il locatario ha sottoscritto una limitazione di responsabilità dell'articolo G.2.1, risponderà dei danni non coperti da essa o fino all'importo della franchigia. Tale costo è dovuto per ogni pratica di danno e il suo importo figura nell'Elenco dei costi aggiuntivi.
E.1.13. Salvo accordo scritto contrario, il costo per riportare il veicolo al suo ufficio di origine quando viene riconsegnato in un ufficio diverso da quello di ritiro, secondo l'Elenco dei costi aggiuntivi, salvo che il locatario dimostri che il locatore ha sostenuto spese o danni di minore entità. L'importo sarà addebitato sul mezzo di pagamento fornito dal locatario. Il locatore potrà richiedere voci aggiuntive o un costo maggiore se li dimostra adeguatamente.
E.1.14. Il costo amministrativo per il mancato rispetto della durata del noleggio, dovuto quando il locatario restituisce il veicolo o le chiavi dopo il momento concordato nel contratto senza aver pattuito con il locatore un nuovo termine di restituzione. La sua finalità è compensare le attività che il locatore deve svolgere non disponendo del veicolo nel momento convenuto e per ottenere la restituzione del veicolo e delle chiavi. Il suo importo figura nell'Elenco dei costi aggiuntivi, salvo che il locatario dimostri che il locatore ha sostenuto spese o danni di minore entità, e sarà addebitato sul mezzo di pagamento fornito dal locatario. Il locatore potrà richiedere voci aggiuntive o un costo maggiore se li dimostra adeguatamente e sono imputabili al locatario.
E.1.15. In caso di perdita o danneggiamento del cavo o dell'adattatore USB consegnato con il veicolo, il costo indicato nell'Elenco dei costi aggiuntivi. Tale pagamento non impedisce al locatore di richiedere qualsiasi altro danno che tale perdita o danneggiamento possa aver causato.
E.2. Scadenze di pagamento
E.2.1. Il prezzo del noleggio indicato nel contratto, nonché le coperture, le limitazioni di responsabilità, l'equipaggiamento aggiuntivo, i servizi complementari e le imposte e tasse applicabili, sono esigibili e devono essere pagati all'inizio del noleggio.
E.2.2. Per le prenotazioni con tariffa prepagata, il prezzo del noleggio e gli altri importi concordati devono essere pagati al momento della prenotazione e saranno addebitati sul mezzo di pagamento indicato dal locatario nella prenotazione.
E.2.3. Il locatario sarà in mora dal giorno successivo alla scadenza di ciascun pagamento, senza necessità di sollecito. In caso di mora, il locatore potrà esigere l'importo dovuto maggiorato di tre punti rispetto al tasso di interesse legale, oltre alle spese sostenute per il recupero di tale importo.
E.2.4. Il locatario autorizza irrevocabilmente il locatore e il suo agente di riscossione autorizzato ad addebitare sui mezzi di pagamento presentati alla stipula del contratto, o forniti successivamente secondo la legislazione vigente, tutti gli importi e i costi derivanti dal noleggio, sia quelli inclusi nel contratto sia quelli risultanti dalle presenti Condizioni Generali e dall'Elenco dei costi aggiuntivi. Il locatario deve fornire al locatore tale autorizzazione mediante una carta bancaria emessa a suo nome.
E.3. Deposito cauzionale all'inizio del noleggio
E.3.1. A garanzia dell'adempimento dei propri obblighi, il locatario deve versare all'inizio del noleggio un deposito cauzionale. Il suo importo dipende dalla categoria del veicolo noleggiato, secondo la seguente tabella:
| Tipo | Categoria del veicolo | Deposito cauzionale |
|---|---|---|
| Autovettura | Economic | 400 € |
| Autovettura | Small | 400 € |
| Autovettura | Medium | 400 € |
| Autovettura | SUV | 400 € |
| Autovettura | Premium | 1.500 € |
| Furgone merci | Veicoli commerciali | 600 € |
La categoria di ciascun veicolo può essere consultata in qualsiasi momento su www.rentacarcostabrava.com, per telefono o in qualsiasi ufficio di Rent a Car Costa Brava.
L'obbligo di versare il deposito cauzionale si applica anche ai noleggi con tariffa prepagata, e il locatario dovrà presentare la carta con cui ha effettuato la prenotazione per costituirlo.
E.3.2. Il locatore non è tenuto a mantenere il deposito cauzionale separato dal resto del proprio patrimonio, e il deposito non produce interessi. Il locatore potrà chiedere che il deposito venga mantenuto più a lungo se la durata del noleggio viene prolungata o se il locatario non ha pagato il prezzo o gli eventuali costi derivanti dal noleggio.
E.3.3. Il deposito sarà costituito mediante un mezzo di pagamento valido accettato dal locatore, la cui data di scadenza deve essere successiva di almeno 30 giorni alla data di fine del contratto.
E.3.4. Prima dell'inizio del noleggio, il locatore chiederà all'emittente della carta un'autorizzazione (preautorizzazione) per l'importo del deposito, a garanzia degli obblighi di pagamento del locatario durante il noleggio. Se non è possibile costituire il deposito, il locatore potrà rifiutare il noleggio.
E.3.5. Dopo la restituzione del veicolo e i controlli necessari, l'importo fatturato al locatario per il noleggio e le altre voci dell'articolo E.1 sarà addebitato sul mezzo di pagamento fornito dal locatario, e l'autorizzazione richiesta all'inizio del noleggio a titolo di deposito sarà annullata.
E.4. Modalità di pagamento
E.4.1. Salvo accordo su un'altra modalità di pagamento accettata dal locatore, il prezzo del noleggio, il deposito e gli altri importi dell'articolo E.1.1 saranno addebitati sul mezzo di pagamento indicato dal locatario al momento della prenotazione prepagata o, se la prenotazione non è prepagata, alla stipula del contratto.
Il locatore accetta carte di credito e di debito Visa e MasterCard. Non si accettano carte prepagate. Le carte Maestro e V PAY sono accettate solo per veicoli fino alla categoria Medium (esclusi SUV e Premium). La carta deve essere intestata al locatario ed essere presentata fisicamente per la stipula del contratto. Il mezzo di pagamento comunicato al locatore non potrà essere cambiato durante la validità del contratto né dopo la sua scadenza. Inoltre, la data di scadenza della carta deve essere successiva di almeno 30 giorni alla data di fine del contratto.
E.4.2. I costi per equipaggiamento aggiuntivo, accessori persi o rotti o servizi complementari emersi al termine del contratto saranno addebitati sulla stessa carta. Il locatario potrà chiedere il dettaglio delle voci fatturate e contestarle entro il termine di legge.
E.4.3. Stipulando il contratto con il locatore e comunicandogli i dati della propria carta, in quel momento o successivamente, il locatario lo autorizza ad addebitarvi il prezzo del noleggio, il deposito e qualsiasi altro costo o responsabilità previsti dalle presenti Condizioni Generali in relazione al contratto.
E.5. Fatturazione
E.5.1. Il locatario acconsente che il locatore gli invii le fatture in formato elettronico, secondo la legislazione vigente, all'indirizzo e-mail da lui fornito.
E.5.2. Il locatario è responsabile di assicurarsi che le fatture elettroniche gli giungano correttamente o, se così concordato, di scaricarle.
E.5.3. Il locatario può opporsi in qualsiasi momento all'invio di fatture in formato elettronico mediante comunicazione espressa. In tal caso, il locatore gli invierà le fatture in formato cartaceo.
E.5.4. Il locatore non è responsabile di eventuali problemi nei sistemi di ricezione o di altre circostanze che impediscano al locatario di ricevere correttamente le fatture. Una fattura si considera ricevuta quando giunge nella sfera di controllo del locatario. Se il locatore si limita a inviare un avviso o a rendere disponibile la fattura per il download, questa si considera ricevuta quando il locatario la scarica. Il locatario si impegna a scaricare le fatture rese disponibili entro un termine ragionevole.
E.5.5. Se una fattura non giunge a destinazione o non può essere ricevuta, il locatario lo comunicherà immediatamente al locatore, che gli invierà una copia identificata come tale. Finché il problema persiste, il locatore potrà inviare le fatture in formato cartaceo.
E.5.6. Se il locatore fornisce al locatario dati di accesso, come un nome utente o una password, questi dovrà proteggerli da terzi non autorizzati e trattarli in modo strettamente riservato. Se viene a conoscenza che persone non autorizzate hanno avuto accesso a tali informazioni, dovrà comunicarlo immediatamente al locatore.
F. RESTITUZIONE DEL VEICOLO
F.1. La durata del noleggio sarà quella pattuita nel contratto e sarà fatturata per periodi di 24 ore, calcolati dall'ora di inizio del noleggio. Il locatario si impegna a restituire il veicolo, insieme alle chiavi, ai documenti, agli accessori e all'equipaggiamento aggiuntivo, nel luogo pattuito e al più tardi 30 minuti dopo l'ora concordata nel contratto. In caso contrario, dovrà pagare al locatore i costi aggiuntivi previsti all'articolo E.1.
Il servizio si considera concluso quando il personale del locatore ha ricevuto il veicolo e le relative chiavi, o quando le chiavi sono state lasciate nel luogo concordato con il locatore.
Salvo accordo scritto contrario, il locatario deve restituire il veicolo durante l'orario di apertura dell'ufficio del locatore. Se è stata concordata la restituzione fuori orario, il locatario deve parcheggiare il veicolo nel luogo concordato, lasciare gli accessori aggiuntivi nel bagagliaio, il freno di stazionamento inserito (o il cambio in posizione di parcheggio) e il veicolo chiuso, e lasciare le chiavi nel luogo concordato con il locatore, indicando dove ha parcheggiato il veicolo. Il locatario non deve mai consegnare le chiavi a una persona non autorizzata, anche se sembra un dipendente. Il locatario resterà responsabile del veicolo finché il locatore non lo avrà localizzato. Se il locatario concorda la restituzione del veicolo fuori dall'orario di apertura, accetta che il personale del locatore ispezioni il veicolo in sua assenza, una volta recuperate le chiavi.
F.2. Il prezzo del noleggio è calcolato in base agli orari di ritiro e restituzione indicati nel contratto. Il locatore concede sempre un margine di tolleranza di 30 minuti. Se il veicolo viene restituito più tardi, il periodo aggiuntivo sarà fatturato secondo le tariffe vigenti. Le tariffe speciali si applicano solo ai periodi indicati nell'offerta; se il margine di tolleranza viene superato, si applicheranno le tariffe vigenti all'intera durata del noleggio.
F.3. Se il locatario restituisce il veicolo prima della data e dell'ora indicate nel contratto, il locatore non sarà tenuto a rimborsare né a ridurre il prezzo dei giorni non utilizzati. Se il noleggio è stato stipulato con una tariffa speciale le cui condizioni non sono più rispettate a causa della restituzione anticipata, potrà essere applicata la tariffa standard corrispondente al periodo effettivamente utilizzato, senza mai superare il prezzo di noleggio inizialmente concordato. Per le prenotazioni con tariffa prepagata non sarà effettuato alcun rimborso, secondo l'articolo D.3.
F.4. È responsabilità del locatario restituire il veicolo nel luogo concordato nel contratto, che indica un ufficio specifico come luogo di restituzione. Se lo restituisce in un luogo diverso per causa non imputabile al locatore, gli sarà applicato il costo amministrativo «Restituzione in un altro ufficio» previsto all'articolo E.1.13, per l'importo indicato nell'Elenco dei costi aggiuntivi.
La restituzione del veicolo in luoghi non consentiti comporterà il costo «Restituzione in luoghi non consentiti», il cui importo secondo il luogo figura nell'Elenco dei costi aggiuntivi. Non è consentito restituire il veicolo al di fuori degli uffici del locatore né in un paese diverso da quello del noleggio.
F.5. L'uso del navigatore del veicolo durante il noleggio può comportare la memorizzazione di dati di navigazione nel veicolo. Collegando telefoni cellulari o altri dispositivi al veicolo, anche i loro dati potrebbero esservi memorizzati. Rent a Car Costa Brava non raccoglie né tratta tali dati. Se il locatario o il conducente non desiderano che rimangano nel veicolo, dovranno cancellarli prima della restituzione, ripristinando le impostazioni di fabbrica del navigatore e dei sistemi di comunicazione. Il locatore non è responsabile della cancellazione di tali dati.
F.6. Il deposito cauzionale versato all'inizio del noleggio non potrà essere utilizzato per prolungare la durata del contratto. Il contratto potrà essere prorogato, previa autorizzazione scritta del locatore, purché il locatario ne faccia richiesta con tre giorni di anticipo rispetto alla data di fine. La proroga potrà essere effettuata per telefono, per un massimo di cinque giorni aggiuntivi e una sola volta per contratto. Il locatario si impegna ad autorizzare immediatamente, sul mezzo di pagamento già fornito, una garanzia aggiuntiva che copra il periodo prorogato, al quale si applicherà la tariffa vigente in quel momento. È responsabilità del locatario recarsi negli uffici del locatore per ottenere il nuovo contratto con la proroga. Il locatore potrà rifiutare la proroga.
F.7. Se il locatario non restituisce il veicolo alla data prevista e sono trascorsi due giorni di ritardo senza che il contratto sia stato prorogato, il locatore riterrà che vi sia stata un'appropriazione indebita del veicolo e la denuncerà alle autorità competenti.
G. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURE OPZIONALI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
G.1. Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile
G.1.1. Il veicolo noleggiato include l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, che copre i danni alle persone e alle cose derivanti dall'uso e dalla circolazione del veicolo, con le garanzie e gli importi previsti dalla legislazione vigente e dalla normativa dell'Unione europea.
G.1.2. Questa copertura è garantita e assunta dall'assicuratore con cui il locatore ha stipulato la relativa polizza. Firmando il contratto di noleggio, il locatario aderisce a tale polizza in qualità di assicurato.
G.1.3. L'assicurazione è valida nei paesi indicati nel contratto di noleggio.
G.2. Coperture opzionali e limitazioni di responsabilità
G.2.1. Il locatario può scegliere tra le seguenti opzioni assicurative:
a) Assicurazione base (Third party insurance)
Con l'assicurazione base, il locatario si assume la piena responsabilità per i danni causati al veicolo, alle sue parti o ai suoi accessori (compresi i danni a ruote, cristalli, motore, sottoscocca e tetto) a seguito di un incidente stradale, nonché per i danni derivanti da furto, tentato furto o atti vandalici.
Se il locatario non è responsabile dell'incidente, non risponderà dei danni causati al veicolo, alle sue parti o ai suoi accessori, purché compili correttamente la constatazione amichevole di incidente, nella quale devono figurare chiaramente i dati dei veicoli e dei conducenti coinvolti e le circostanze dell'incidente (in particolare luogo, ora e descrizione dell'incidente, nonché nome, cognome e indirizzo di chi guidava).
b) Assicurazione completa (Full insurance)
Con l'assicurazione completa, il locatario è esonerato dalla responsabilità, salvo l'importo della franchigia per sinistro indicata nel contratto di noleggio (senza franchigia, tranne per i veicoli commerciali, i veicoli a 9 posti e quelli della categoria Premium, che hanno una franchigia di 200 € per sinistro), per i danni causati al veicolo, alle sue parti o ai suoi accessori (esclusi motore, sottoscocca e tetto) a seguito di un incidente stradale, nonché per quelli derivanti da furto, tentato furto o atti vandalici.
In caso di incidente stradale, tale limitazione di responsabilità si applica solo se il locatario compila correttamente la constatazione amichevole di incidente con i dati indicati sopra. In caso di furto, tentato furto o atti vandalici, si applica solo se il locatario consegna al locatore il mazzo di chiavi originale ricevuto alla stipula del contratto, senza alcuna manomissione, insieme all'originale della denuncia presentata alle autorità.
G.3. Condizioni di applicazione delle coperture. Esclusioni
Fatto salvo quanto indicato negli articoli precedenti e nelle presenti Condizioni Generali, l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, delle coperture opzionali e delle limitazioni di responsabilità è soggetta alle seguenti condizioni:
G.3.1. Sono esclusi dall'assicurazione e da qualsiasi copertura opzionale o limitazione di responsabilità sottoscritta, e sono pertanto a piena responsabilità del locatario, i danni a persone, cose e al veicolo da lui causati con dolo o colpa grave.
G.3.2. Allo stesso modo, sono esclusi dall'assicurazione e da qualsiasi copertura opzionale o limitazione di responsabilità i sinistri in cui il conducente non sia un conducente autorizzato o non sia in possesso di una patente valida, nonché quelli avvenuti utilizzando il veicolo in violazione degli articoli da B.4 a B.8 o nei casi indicati all'articolo E.1.2.
In generale, le coperture sottoscritte non coprono i danni causati da un comportamento negligente o doloso del locatario, come la scarsa cura del veicolo, il suo uso improprio o illecito, la distrazione o la sonnolenza alla guida, il causare danni intenzionalmente, l'occultamento colposo di un danno causato al veicolo o l'uso negligente della frizione. Questo elenco è esemplificativo e non esaustivo.
G.3.3. Le franchigie per sinistro applicabili in base alla copertura sottoscritta sono quelle vigenti al momento del noleggio, indicate nel contratto e nelle tariffe vigenti.
G.3.4. Un sinistro non obbliga automaticamente il locatore a mettere a disposizione del locatario un veicolo sostitutivo.
G.3.5. Sono esclusi dalla limitazione di responsabilità sottoscritta i danni non dovuti a un sinistro ma a negligenza, colpa o incuria all'interno del veicolo, al motore, alla sottoscocca o al tetto.
G.3.6. Le coperture opzionali e le limitazioni di responsabilità si applicano solo se il locatario le ha sottoscritte e pagate alla stipula del contratto, e unicamente al locatario e ai conducenti autorizzati. La loro sottoscrizione risulterà dal contratto di noleggio. Il prezzo di tali coperture opzionali e l'importo delle franchigie possono essere consultati nelle tariffe vigenti. La limitazione di responsabilità è valida solo finché il contratto è in vigore.
G.3.7. Il locatore non risponde degli oggetti del locatario che si trovano all'interno del veicolo durante il noleggio. Qualsiasi danno o furto di tali oggetti sarà di esclusiva responsabilità del locatario.
H. INCIDENTI, FURTO E OBBLIGO DI DENUNCIA
H.1. In caso di incidente, furto, incendio, danni causati da animali o da fenomeni naturali e, in generale, di qualsiasi danno, il locatario o il conducente devono avvisare immediatamente la polizia o le forze dell'ordine competenti e fare tutto il necessario per tutelare gli interessi del locatore. La polizia deve essere avvisata anche in caso di incidenti per colpa propria o senza il coinvolgimento di terzi, e in particolare quando il veicolo resta immobilizzato o quando proseguire la guida costituirebbe un pericolo per la sicurezza stradale. Se non è possibile contattare la polizia, il locatario o il conducente devono recarsi presso il posto di polizia più vicino. Devono inoltre compilare una denuncia di sinistro (constatazione amichevole), che siano o meno responsabili, e che vi sia o meno un terzo coinvolto. Se è stato commesso un reato, se ci sono feriti o se occorre accertare la responsabilità delle persone coinvolte, il locatario deve informare immediatamente la polizia.
H.2. In caso di incidente con un altro veicolo, il locatario deve compilare la constatazione amichevole di incidente sul modulo ufficiale che troverà con i documenti del veicolo e comunicare per iscritto al locatore tutti i dettagli dell'incidente immediatamente e, al più tardi, entro 24 ore, inviandogli una copia del modulo, il cui originale dovrà essere consegnato entro un termine massimo di due giorni. Se l'altro conducente si rifiuta di firmare la constatazione amichevole, il locatario deve richiedere l'intervento della polizia e consegnare comunque al locatore una copia del verbale.
H.3. La constatazione amichevole di incidente deve essere compilata in modo completo e il più dettagliato possibile, sia per quanto riguarda i danni sia le circostanze in cui si sono verificati. Il locatario è tenuto a firmarla e a ottenere la firma dell'altro conducente, se presente. Se questi si rifiuta di firmare, il locatario deve richiedere la presenza della polizia sul posto per chiarire i fatti; in caso contrario, il locatario sarà considerato responsabile dell'incidente, salvo prova contraria.
H.4. Il locatario o il conducente devono adottare tutte le misure utili e opportune per chiarire il sinistro. In particolare, devono rispondere in modo completo e veritiero alle domande del locatore sulle circostanze del sinistro, non allontanarsi dal luogo dell'incidente prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari affinché il locatore possa valutarlo, e non impedire al locatore di effettuare tali accertamenti. Il locatario autorizza il locatore a richiedere all'autorità o alle forze dell'ordine competenti una copia del rapporto dell'incidente o del verbale.
H.5. Un sinistro o il furto del veicolo non obbligano automaticamente il locatore a mettere a disposizione del locatario un veicolo sostitutivo.
I. RESPONSABILITÀ
I.1. Il locatore risponde dei danni causati dai propri dipendenti e dalle altre persone di cui deve rispondere per legge, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che dimostri di aver agito con la dovuta diligenza per evitarli. I danni risarcibili per inadempimento contrattuale sono limitati al danno emergente prevedibile e ragionevole (compresi carro attrezzi, perizie, spese legali, ecc.) e in nessun caso si estendono a mere aspettative.
I.2. Il locatario e gli altri conducenti autorizzati risponderanno senza limiti di qualsiasi violazione della normativa commessa durante la validità del contratto, in particolare delle infrazioni stradali. Il locatario terrà indenne il locatore da qualsiasi sanzione, multa, tassa, maggiorazione e, in generale, da qualsiasi costo imposto dalle amministrazioni. Saranno a carico del locatario le spese delle pratiche amministrative che il locatore deve svolgere per rispondere alle richieste delle amministrazioni volte a identificare l'autore o altre circostanze di un'infrazione o di un reato, nei termini dell'articolo E.1.11.
J. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
J.1. Le parti potranno risolvere il contratto in presenza di una causa legale. Il locatore potrà risolverlo con effetto immediato se il locatario ritarda di oltre due giorni il pagamento di qualsiasi importo scaduto o in presenza di un'altra giusta causa. Sono considerate giuste cause, tra le altre:
- Lo storno di addebiti, assegni o addebiti sulla carta o sul mezzo di pagamento fornito, salvo che il locatario paghi entro due giorni, o il mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate con il locatore.
- L'utilizzo del veicolo da parte del locatario per uno scopo non adeguato o il causargli danni con dolo o colpa grave, inclusa la mancata esecuzione della manutenzione o delle revisioni a cui è tenuto.
- La violazione della normativa applicabile in materia di trasporti.
- La violazione di uno qualsiasi dei divieti degli articoli da B.4 a B.8.
- E, in generale, quando, tenuto conto delle circostanze, la prosecuzione del noleggio non sia ragionevolmente esigibile; ad esempio, in caso di elevata sinistrosità o di ripetuto superamento del chilometraggio massimo.
J.2. In caso di risoluzione del contratto, il locatario è tenuto a restituire immediatamente il veicolo, le chiavi, i documenti e gli accessori. In ogni caso, il locatore avrà il diritto di ritirare il veicolo ovunque si trovi.
J.3. In caso di risoluzione, il locatore potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, che comprende il danno emergente (carro attrezzi, perizie, spese legali, ecc.) e il lucro cessante per l'indisponibilità del veicolo, calcolato secondo il certificato FENEVAL indicato all'articolo C.5.
K. DISPOSIZIONI GENERALI
K.1. Il locatario ha diritto a ricevere una copia in spagnolo delle presenti Condizioni Generali, come indicato nelle versioni redatte in altre lingue. In caso di discrepanza, prevarrà la versione spagnola.
K.2. La compensazione dei crediti avverrà secondo la legislazione vigente. In particolare, il deposito cauzionale potrà essere compensato solo dopo aver verificato che il locatario ha adempiuto a tutti i suoi obblighi, secondo l'articolo E.3.5.
K.3. Se vi è più di un locatario o conducente, tutti risponderanno in solido nei confronti del locatore.
K.4. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dal contratto si estendono ai conducenti autorizzati.
L. MODIFICHE
L.1. Non esistono accordi tra il locatario e il locatore diversi da quelli riportati per iscritto nel contratto di noleggio o nelle presenti Condizioni Generali. Qualsiasi modifica deve essere fatta per iscritto e firmata da entrambe le parti.
M. SERVIZIO CLIENTI
M.1. Per qualsiasi dubbio o reclamo è possibile rivolgersi al nostro Servizio Clienti:
- Via e-mail a rent@fauria.cat, indicando nell'oggetto il numero del contratto.
- Per telefono o WhatsApp al +34 623 427 796.
- In uno qualsiasi dei nostri uffici, dove le sarà consegnato un apposito modulo.
- Per lettera indirizzata a Fauria Grup SHS S.L., Servizio Clienti, Avinguda de Vidreres, 3, 17310 Lloret de Mar (Girona), Spagna.